N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Gli articoli da 4 a 12 sono stati abrogati dalla L.R. del 30/07/2009 n.13. Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 così recitavano: “Art. 8 - 1. I regolamenti di cui all'art.4 determinano le modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sui piani e programmi in conformità ai principi della dirett.2001/42/CE e della dir.2003/4/CE. Specifiche modalità per l'informazione e la consultazione sono determinate nel caso di un piano o di un programma con effetti significativi sull'ambiente di Regioni o di Stati confinanti. Art. 9 - 1. Gli atti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi assoggettati a VAS sono redatti sulla base delle risultanze delle attività di cui all'art.7, dei pareri e delle consultazioni. Dell'adozione e dell'approvazione viene data informazione con modalità atte ad agevolare la conoscenza dei documenti di piano o di programma unitamente a una relazione di sintesi che illustri come i risultati della valutazione sono stati integrati nel piano o nel programma e che illustri altresì le attività di monitoraggio di cui all'art.10. - Art. 10 - 1. I piani e programmi di cui alla presente legge sono soggetti, dopo l'approvazione, ad attività di monitoraggio degli effetti ambientali significativi prodotti, che permettano di verificare la rispondenza con le previsioni del rapporto ambientale, nonché di individuare eventuali effetti negativi imprevisti, al fine delle opportune misure correttive. - Art. 11 - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art.4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'art.13, paragr.3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo. 3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2. - Art. 12 - 1. Le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza ecc.”

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