Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“Art. 30 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999 in materia di sospensione del rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque)

1. All'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le domande di concessione già pervenute al protocollo regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge.”.

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