Articolo abrogato dalla L.R. 20/10/2017, n. 34.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - (Versamenti alla Regione)

1. Il tributo di spettanza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, ridotto di una quota pari al trentacinque per cento, comprensiva della quota prevista dall'articolo 3, comma 3, della presente legge, e al netto della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi diritto, è versato dalle Province alla Regione medesima entro il secondo mese successivo al termine previsto dall'articolo 3, comma 30, della legge statale.

2. Le somme derivanti dal recupero del tributo sono versate dalle Province alla Regione, per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, ridotta della stessa quota del trentacinque per cento di cui al comma 1, entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci.

4. La quota del trentacinque per cento trattenuta dalle Province ai sensi dei commi 1 e 2, al netto di quanto spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è utilizzata dalle Province medesime per la realizzazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, con particolare riguardo all'organizzazione di sistemi razionali di raccolta differenziata.”

Dalla redazione