Articolo abrogato dalla L.R. 20/10/2017, n. 34.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - (Norme transitorie e finali)

1. Per gli anni 1996 e 1997 il tributo è dovuto nella misura minima, ai sensi dell'articolo 3, commi 29 e 38, della legge statale.

2. Per l'anno 1998 l'ammontare dell'imposta per chilogrammo di rifiuti conferiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge statale è fissato nelle seguenti misure:

a) lire due per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

b) lire dieci per gli altri rifiuti speciali;

c) lire trenta per i restanti tipi di rifiuti.

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale, il tributo è dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato ai sensi dello stesso articolo 3, commi 29 e 38, della legge statale.

4. In sede di prima applicazione, il pagamento del tributo, per i trimestri antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato entro il termine previsto dalla legge statale e comunque entro il 31 marzo 1997.

5. In sede di prima applicazione, la presentazione della dichiarazione annuale per l'anno 1996 deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello schema tipo di cui all'articolo 5, comma 4.”

Dalla redazione