N52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 1, della L.R. 22/12/2011, n. 17 e, successivamente, abrogato dall'art. 12, comma 12, della L.R. 26/07/2013, n. 6, così recitava:

"Art. 5-quinquies Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive e ha durata di tre anni. Il Consiglio d’Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti scelti fiduciariamente dall’Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell’amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell’Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Agenzia.

3. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali dell’Agenzia e i regolamenti.

4. Sono atti fondamentali dell’Agenzia:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l’ordinamento, l’assetto istituzionale e il funzionamento;

d) il regolamento per le prestazioni esterne;

e) la politica tariffaria.

5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato."

Dalla redazione