Articolo aggiunto dall’art. 12, comma 23, della L.R. 31/12/2012, n. 27 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 12, della L.R. 26/07/2013, n. 6, così recitava:

"Art. 5-nonies.1 - Commissario straordinario

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è nominato un Commissario straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di funzionare o quando, richiamato all'osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, ovvero, in particolare, nei seguenti casi:

a) omissione dell'adozione del bilancio di previsione annuale e triennale e del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, lettera a);

b) omissione dell'adozione del piano strategico e del piano operativo annuale, ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, lettera b);

c) adozione di scelte gestionali non congruenti con gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5-nonies, comma 1, lettera c);

d) un risultato economico negativo grave, riscontrato in fase di approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto generale, ai sensi dell'articolo 5-nonies, comma 2, lettera a).

2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario è dichiarata la decadenza del Presidente e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

3. Al Commissario straordinario è attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. Il Commissario straordinario rimane in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia.

5. La Giunta regionale determina il compenso spettante al Commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia."

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