Articolo abrogato dall'art. 104, comma 1, della L.R. 23/04/2007, n. 9, così recitava:

Art. 52

Al primo comma dell’articolo 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è soppressa l’espressione “ai sensi e per gli effetti del Capo V, articoli 21 e 22 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24”.

Agli articoli 29 e 37 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, i riferimenti agli articoli 27, quarto comma, 28, 29 e 36 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intendono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 31, quarto comma, 32, 33 e 38 della presente legge.

All’articolo 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, il riferimento all’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intende sostituito dal riferimento all’articolo 30 della presente legge.”

Dalla redazione