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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 43 - Eliminazione dell’approvazione regionale degli strumenti urbanistici attuativi
A decorrere dall’approvazione della delibera comunale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PUR ovvero, nei casi in cui la stessa sia già stata approvata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti urbanistici attuativi dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali nonché dei programmi di fabbricazione annessi ai regolamenti edilizi non sono soggetti all’approvazione ovvero al nulla osta regionali, salvo quanto disposto dai successivi commi.
In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali il Presidente della Giunta regionale può disporre che gli strumenti urbanistici attuativi che rivestono particolare interesse per l’assetto del territorio regionale siano soggetti all’approvazione o al nulla osta regionali.
Il Consiglio comunale, in sede di esame delle osservazioni ed opposizioni ai piani particolareggiati, può introdurre le modifiche ritenute opportune senza procedere ad ulteriore pubblicazione.
La deliberazione con cui il Consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni ed opposizioni, ovvero prende obbligatoriamente atto della loro mancata presentazione, fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo, consegue i medesimi effetti derivanti dall’atto di approvazione presidenziale ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I Comuni che intendono adottare il piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, od ampliare quello già approvato, devono preventivamente richiedere l’autorizzazione dell’Assessore regionale ai lavori pubblici.
Copia degli strumenti urbanistici attuativi è inviata entro 10 giorni dalla delibera di approvazione degli stessi alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano agli strumenti urbanistici attuativi adottati od approvati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.”
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