Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 34 - Attribuzioni del Direttore provinciale dei lavori pubblici

Relativamente alle opere di privati o di enti diversi da quelli menzionati all’articolo 3, il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:

1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l’importo di lire 500 milioni, anche se trattasi di singoli progetti di stralcio di progetti generali di importo superiore, purché quest’ultimo abbia già ottenuto il positivo parere del Comitato;

2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli altri elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 500 milioni, ovvero che consistano nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purché sia mantenuta l’identità delle previsioni tecniche del progetto o dell’elaborato, nonché sulle mutazioni che comportino riduzioni della spesa al di sotto del limite di lire 1.000 milioni.

Il parere dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.

Salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza dell’ingegnere capo del Genio Civile, ivi compresa l’alta sorveglianza, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri uffici regionali, sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.

Sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio tutte le attribuzioni amministrative in materia di utilizzazioni di acque pubbliche ed autorizzazioni di impianti elettrici, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, eccezion fatta:

a) per quelle inerenti l’attività finanziaria e contabile di competenza della Direzione regionale della Ragioneria generale;

b) per quella riservata all’Amministrazione regionale e di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 28 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, spettante alla Giunta regionale.

Qualora vi siano opposizioni di privati, è facoltà del Direttore provinciale di chiedere il parere in merito del Comitato tecnico regionale.

Il Direttore provinciale esprime giudizio tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata.

Spetta al Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente esprimere in forma preventiva e vincolante, sentito il responsabile del settore preposto all’igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell’USL, il proprio parere ed accertare l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, sulle deliberazioni degli enti locali relative a nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale che agricola, dei rifiuti.

Il parere di cui al comma precedente non è richiesto qualora l’ubicazione degli impianti e stabilimenti suddetti sia prevista nello strumento urbanistico comunale vigente.

Spettano altresì al Direttore provinciale i compiti di cui all’articolo 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e all’articolo 93 del RD 25 maggio 1895, n. 350.”

Dalla redazione