Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 30 - Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale

Le prime quattro sezioni in cui si articola il Comitato si compongono dei seguenti membri nominati dalla Giunta regionale:

1) due esperti nelle materie di competenza, elevati a tre per la sezione seconda e terza, scelti tra otto nominativi proposti dagli Ordini o da associazioni professionali interessati e precisamente:

a) dall’Ordine degli architetti e degli ingegneri per la sezione prima;

b) dall’Ordine degli architetti, degli ingegneri e dell’Associazione nazionale degli urbanisti per la sezione seconda;

c) dall’Ordine degli ingegneri, dei geologi e degli agronomi per la sezione terza;

d) dall’Ordine degli ingegneri e dei geologi per la sezione quarta;

2) un esperto nella materia di competenza scelto tra quattro nominativi proposti da collegi professionali interessati, e precisamente:

a) dai collegi dei geometri e dei periti industriali per le sezioni prima, seconda e quarta;

b) dal collegio dei periti agrari per la sezione terza;

3) tre funzionari di ruolo appartenenti a specializzazioni tecniche, elevati a quattro per la sezione seconda, designati dalle Direzioni regionali competenti e precisamente:

a) dalla Direzione regionale dei lavori pubblici per la sezione prima;

b) dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di due, dalla Direzione regionale della pianificazione e bilancio e dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per la sezione seconda;

c) dalla Direzione regionale dei lavori pubblici, dalla Direzione regionale dell’agricoltura e dalla Direzione regionale della pianificazione e bilancio per la sezione terza;

d) dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e dalla Direzione regionale della pianificazione e bilancio per la sezione quarta.

Per la composizione della sezione quinta si applica il disposto del terzo comma dell’articolo 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

Ai lavori della sezione possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario della Direzione o ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all’esame della sezione stessa, nonché per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.

Qualora gli Ordini e i Collegi professionali richiesti di proporre nominativi di rispettiva competenza non provvedano entro il termine di tre mesi, la Giunta regionale procede direttamente alla scelta ed alla nomina dei componenti esperti delle sezioni.

Qualora il Presidente partecipi alla seduta di una delle sezioni, la presiede.

Del Comitato fa parte di diritto il Direttore regionale dei lavori pubblici, il quale, in assenza dell’Assessore, presiede ogni singola sezione con facoltà di delegare un componente la sezione stessa.

Relativamente alla presidenza ed alla località di normale riunione della sezione quinta si applica il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22. In assenza dell’Assessore la sezione quinta è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o da un suo delegato. Funge da segretario della medesima sezione un funzionario della Direzione regionale delle foreste.”

Dalla redazione