Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 27 - Revisione dei prezzi contrattuali, riserve, transazione e non applicazione di penalità contrattuali

È riservata al Direttore regionale, nelle materie di propria competenza, la decisione sulle revisioni in aumento o in diminuzione dei prezzi degli appalti, nonché sulle domande o riserve formulate dall’appaltatore, sulle transazioni e sulla, non applicazione di penalità contrattuali.”

Dalla redazione