Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 26 - Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti, sistema di esecuzione e procedimenti di formazione dei contratti

La Giunta regionale può disporre, in deroga alle norme vigenti, limitatamente agli appalti e forniture di opere d’importo inferiore a lire 500.000.000, il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.

All’Assessore ai lavori pubblici ed all’Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali spetta, ciascuno nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, determinare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l’attuazione delle opere medesime, nonché la nomina del Direttore dei lavori.

L’approvazione del progetto esecutivo da parte del Direttore regionale competente ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.”

Dalla redazione