N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 45, della L.R. 31/10/1986, n. 46, così recitava:

Art. 11 - Erogazione in conto capitale del finanziamento

L’erogazione in conto capitale del finanziamento concesso agli enti interessati ha luogo mediante anticipazioni:

- nella misura del 50% dell’importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, comprensivo di tutte le voci del quadro economico, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori principali sottoscritto dall’impresa e vistato dal legale rappresentate dell’ente, o, qualora l’ente acquisisca direttamente i materiali antecedentemente alla consegna dei lavori, dietro presentazione dell’ordine di fornitura dei materiali stessi, per un valore di almeno il 20% dell’importo risultante dal provvedimento di concessione, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente;

- nella misura dell’ulteriore 40% del predetto importo, dietro presentazione della dichiarazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente attestante la conformità dei lavori al progetto esecutivo nonché l’avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 40% dell’importo risultante dal provvedimento di concessione;

- nella misura restante, pari alla rata di saldo dell’importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, dietro presentazione da parte dell’ente della deliberazione, divenuta efficace, di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, della documentazione attestante l’avvenuta acquisizione a qualsiasi titolo delle aree necessarie, nonché a seguito dell’approvazione da parte del Direttore regionale competente, di apposita relazione del collaudatore acclarante la regolarità dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e l’Ente predetto nonché la conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo.

Per le opere di importo inferiore a 500 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

In tale ipotesi la relazione di cui al primo comma, terzo alinea, è redatta dal Direttore provinciale competente.

L’Ente beneficiario dovrà inviare alla Direzione regionale competente la deliberazione, divenuta efficace ai sensi di legge, di adozione delle perizie suppletive e di variante; qualora la Direzione regionale anzidetta non si pronunci entro 30 giorni dalla ricezione della stessa il contributo inizialmente concesso si intende confermato.

La Regione revoca la concessione del finanziamento solo qualora accerti che le finalità dell’opera inizialmente ammessa a contributo risultino radicalmente modificate.

La riduzione dell’importo risultante dal decreto di concessione del contributo è consentita contestualmente all’erogazione della rata di saldo, solo qualora il costo complessivo dell’opera risulti inferiore a detto importo, salvi restando i limiti massimi di contributo previsto dalle singole leggi di intervento.”

Dalla redazione