N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 51, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 20 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2023, così recitava:

"Art. 3 - (Soggetti degli interventi)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti:

a) la Regione;

b) abrogata

c) i Comuni singoli o associati;

d) le Aziende per i servizi sanitari;

e) le Aziende ospedaliere regionali;

f) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

g) le università;

h) le istituzioni scolastiche;

i) le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con particolare riguardo ai centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l) i soggetti privati operanti senza fini di lucro nel settore dell'handicap, ivi comprese le organizzazioni e le cooperative che non ripartiscono utili, nonché i soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati, rispondenti al-bisogno di residenzialità, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e soluzioni abitative protette;

m) le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42.

2. Per il medesimo fine collaborano direttamente, ovvero tramite le associazioni rappresentative, le famiglie delle persone handicappate e i singoli cittadini che si attivano, in tale campo, volontariamente e senza fini di lucro."

Dalla redazione