Capo unitamente agli articoli da 3 a 10 abrogato dall'art. 31, comma 1, del D. Pres. P. 26/10/2005, n. 0372/Pres., così recitava:

“Art. 3 - (Modalità di presentazione delle domande)

1. Per le finalità di cui all'articolo 156 della legge regionale 2/2002, l'interessato presenta alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario apposita domanda redatta secondo lo schema approvato dal Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica.

2. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all'anno solare.

3. Sono ammesse le domande spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, purché spedite entro i termini di cui al comma 2; a tale fine fa fede la data del timbro postale.

4. Alla domanda vanno allegati:

a) una relazione contenente la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto l'incentivo, con l'indicazione delle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;

b) una relazione illustrativa dello stato dell'immobile;

c) un preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori o arredi;

d) il piano economico finanziario;

e) una dichiarazione resa dall'interessato da cui risulti il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'iniziativa che si intende realizzare;

f) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva;

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di "de minimis" percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

 

Art. 4 - (Criteri di priorità)

1. Le domande sono accolte prioritariamente per gli interventi di cui alla seguente lettera a) e, nell'ambito della medesima, per gli interventi indicati in ordine decrescente di priorità dal numero 1 al numero 6, e successivamente, con il medesimo criterio, in ordine decrescente per gli interventi elencati dalle seguenti lettere b), c) e d):

a) interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione e straordinaria manutenzione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze ubicati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1 nel seguente ordine:

1) lavori di adeguamento degli impianti alle normative prescritte (antincendio, impianti elettrici, superamento delle barriere architettoniche);

2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già a norma ed adeguate al superamento delle barriere architettoniche;

3) altri lavori di ammodernamento e di straordinaria manutenzione;

4) lavori di ampliamento;

5) lavori di ristrutturazione;

6) acquisto di arredi ed attrezzature;

b) interventi per la realizzazione di parcheggi a servizio di strutture alberghiere nelle località turistiche di Grado e Lignano Sabbiadoro, e nelle località con un numero superiore a 10.000 abitanti;

c) interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione e straordinaria manutenzione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze al di fuori degli ambiti di cui alla lettera a), nel seguente ordine:

1) lavori di adeguamento degli impianti alle normative prescritte (antincendio, impianti elettrici, superamento delle barriere architettoniche);

2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già a norma ed adeguate al superamento delle barriere architettoniche;

3) altri lavori di ammodernamento e di straordinaria manutenzione;

4) lavori di ampliamento;

5) lavori di ristrutturazione;

6) acquisto di arredi ed attrezzature;

d) interventi per la realizzazione di parcheggi a servizio di strutture alberghiere al di fuori delle località di cui alla lettera b).

2. Con riferimento alle priorità indicate al comma 1, nell'ambito di ciascuna tipologia viene data priorità alle domande relative ad interventi per i quali è stata già rilasciata concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A. Nel caso di interventi comportanti sia lavori che arredi, la domanda viene valutata ai fini dell'ordine di priorità con riferimento alla tipologia dei lavori contemplata.

 

Art. 5 - (Entità dei contributi)

1. L'investimento minimo ammissibile a contributo viene fissato in euro 40.000,00 mentre quello massimo viene fissato in euro 260.000,00.

2. La misura massima del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile secondo la regola del "de minimis " ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001, e successive modifiche, e comunque nel limite massimo di euro 100.000,00 qualora il beneficiario non abbia già fruito di altri contributi "de minimis" nell'ultimo triennio.

 

Art. 6 - (Graduatoria delle domande)

1. Le domande sono inserite in una graduatoria redatta sulla base dei criteri di priorità di cui all'articolo 4; in caso di parità nella graduatoria, viene data preferenza alla domanda con data di ricevimento anteriore, desumibile dal numero di protocollo apposto in calce alla domanda stessa dall'amministrazione ricevente.

2. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

3. Ai soggetti richiedenti viene data comunicazione scritta dell'esito dell'istruttoria entro quarantacinque giorni dall'avvenuta approvazione della graduatoria e del riparto della spesa.

4. I contributi sono concessi fino all'esaurimento della disponibilità dei relativi fondi dell'esercizio finanziario di competenza secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili nel corso dell'esercizio finanziario ulteriori fondi in conseguenza di provvedimenti di revoca ovvero di impinguamenti degli stanziamenti del bilancio regionale, può essere effettuato un ulteriore riparto sulla base della graduatoria già approvata.

 

Art. 7 - (Spese ammissibili)

1. Nella spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori sono compresi, oltre al costo dei lavori stessi:

a) gli oneri per spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per realizzare l'opera per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori.

2. Non sono in ogni caso ammessi interventi afferenti a lavori non attuati a mezzo di concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A.

3. Nella spesa ammissibile per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono compresi, oltre al costo del materiale, anche l'onere per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

 

Art. 8 - (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. Entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo completo di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all'eseguibilità dell'intervento.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato a richiesta dell'interessato per ragioni obiettive indipendenti dalla sua volontà.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini di cui ai commi 1 e 2, comporta la decadenza dal contributo e l'archiviazione della domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

4. Il provvedimento di concessione del contributo è emesso dal Direttore del Servizio dell'incentivazione turistica entro 60 giorni dalla produzione della documentazione di cui al comma 1. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

5. In caso di contributi per l'acquisto di arredi ed attrezzature, il provvedimento di concessione viene emesso entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria ovvero dalla richiesta di integrazione della documentazione.

6. Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine per l'ultimazione dei lavori. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del richiedente per ragioni obiettive indipendenti dalla sua volontà.

7. Prima dell'erogazione del contributo il beneficiario deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo "de minimis" percepiti nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

8. Per l'erogazione dei contributi si osserva quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 157 della legge regionale 2/2002.

 

Art. 9 - (Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa riguardante gli interventi assistiti dal contributo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione entro il termine stabilito con il decreto di concessione:

a) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

b) qualora gli interventi riguardino lavori, certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi;

c) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato al Direttore del Servizio dell'incentivazione turistica previa motivata richiesta da parte del beneficiario. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del contributo.

 

Art. 10 - (Vincolo di destinazione)

1. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili ed immobili oggetto degli incentivi per la durata di cinque anni. Il rispetto di detto obbligo deve essere attestato annualmente, dalla data di ultimazione dell'iniziativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”

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