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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 04/05/1982, n. 19
L. R. Emilia Romagna 04/05/1982, n. 19
- L.R. 03/03/2016, n. 2
- L.R. 20/12/2013, n. 27
- L.R. 30/07/2013, n. 15
- L.R. 26/04/1990, n. 33
- L.R. 21/12/1987, n. 43
- L.R. 02/08/1984, n. 43
- L.R. 16/07/1982, n. 32
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TITOLO I - Oggetto della legge - competenze e strutture |
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Art. 2 - Funzioni d'indirizzoLe funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di igiene e sanità pubblic |
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Art. 3 - Competenze della RegioneLa Regione, nell'àmbito delle proprie competenze, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla verifica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica. In particolare la Regione, salve le specifiche competenze ad essa riservate ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV: - risponde, per quanto di competenza, dell'attuazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale; |
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Art. 4 - Competenze del Presidente della Giunta regionaleIl Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igien |
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Art. 5 - Competenze del SindacoSalvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di compet |
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Art. 6 - Competenze dei ComuniTutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, che non sono espressamente riservate ad altri enti od organi, sono attribuite ai Comuni che le esercitano tramite le competenti Unit&agra |
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Art. 7 - Composizione delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti |
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Art. 8 - Collegio medico per l'accertamento dell'invalidità di categorie protette |
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Art. 9 - Commissione per l'ampliamento dei cimiteri |
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Art. 10 - Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici |
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Art. 11 - Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti |
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Art. 12 - Consorzi provinciali antitubercolariLe funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai servizi competenti per materia, |
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Art. 13 - Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettiveFerme restando le attribuzioni del Sindaco quale Autorità sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8 gennaio 1980, n. 2, l'attività di vigilanza in materia di igiene pubblica, veterinaria e farmaceutica, compresa quella di cui agli articoli 99, 100 e 201 del T.U. delle leggi sanitarie, è di competenza del |
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Art. 14 - Attività nell'interesse dei privatiL'onere delle prestazioni medico-legali e veterinarie, ivi compresi accertamenti, indagini e analisi di qualsiasi tipo, ef |
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Art. 15 - Attività di disinfezione, disinfestazione e zooprofilassiLe Unità sanitarie locali possono assicurare anche congiuntamente le seguenti attività: - le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; |
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Art. 16 - Associazioni di volontariatoNello svolgimento dei compiti demandati alle Unità sanitarie locali dalla presente legge, le stesse possono stabili |
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Art. 17 - Coordinamento operativo dei serviziNel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi di igiene pubblica, veterinario e per il coordinamento dell'att |
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Art. 18 - Informazione sull'attività di vigilanzaIn applicazione dell'articolo 18 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, i Comuni pubblicano un rapporto semestrale degli interve |
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TITOLO II - Igiene e sanità pubblica |
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Art. 19 - Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica svolte dall'Unità sanitaria locale, tramite il Servizio di igiene pubblicaLe funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica comprendono in particolare: a) la vigilanza igienica dell'ambiente e il controllo degli inquinamenti; l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento ambientale in rapporto alle loro conseguenze attuali o potenziali sulla salute della popolazione; b) la vigilanza igienica e il controllo delle acque potabili, degli alimenti e bevande, esclusi gli alimenti di origine animale di competenza del Servizio veterinario, nonché la consulenza dietetica per le mense collettive; c) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, salvi gli interventi nei riguardi della popolazione e della comunità infantili effettuati dal Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva e dell'assistenza alla famiglia; |
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Art. 20 - Organizzazione del Servizio di igiene pubblicaIl Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale organizza il Servizio di igiene pubblica assicurandone l'autonomia tecnico-funzionale. Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria locale di |
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Art. 21 - Attività di medicina legaleLe attività certificative e di medicina legale, tra cui quelle già esercitate dal Medico provinciale e dall'Ufficiale sanitario, sono di competenza del Servizio di igiene pubblica. |
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TITOLO III - Vigilanza, igiene e profilassi veterinaria |
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Art. 22 - Funzioni in materia veterinaria svolte dall'Unità sanitaria locale, tramite il Servizio veterinarioLe funzioni in materia veterinaria svolte dal competente Servizio veterinario comprendono in particolare: 1) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e infestive degli animali, in conformità alla normativa statale, comunitaria e regionale, ivi comprese la sorveglianza epidemiologica, la statistica e l'elaborazione tecnico-finanziaria di programmi di risanamento degli allevamenti; |
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Art. 23 - Compiti del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria localeIl Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale svolge tutte le attività inerenti alle funzioni indicate |
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Art. 24 - Organizzazione del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria localeIl Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale si organizza di norma per settori corrispondenti alle sottoelencate aree funzionali: a) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali; |
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Art. 25 - Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-RomagnaL'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, articolato sul territorio con le sezioni diagnostiche provinciali, è l'ente sanitario interregionale di diritto p |
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TITOLO IV - Vigilanza e assistenza farmaceutica |
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TITOLO V - Norme finali e transitorie |
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Art. 42 - Sostituzione del Medico provinciale, del Veterinario provinciale dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale in commissioni, comitati e collegiSalvo quanto previsto negli articoli precedenti, nelle commissioni, comitati e collegi ad ambito provinciale previsti dalla legislazione vigente, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità sanitaria del comune capoluogo di provincia. |
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Art. 43 - Soppressione di organi collegialiGli organi collegiali sottoindicati sono soppressi e le funzioni residue sono attribuite ai Servizi competenti per materia delle Unità sanitarie locali: |
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Art. 44 - Rapporti convenzionali con i veterinari coadiutoriLe Unità sanitarie locali subentrano nei rapporti convenzionali già instaurati dalla Regione e dai Comuni co |
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Art. 45 - Assistenza zooiatricaNel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'assistenza zooiatrica, quando non può essere |
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Art. 46 - Trasferimento delle funzioni e dei beni dei Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provincialiEntro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 47 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, trasferisce ai Comuni competenti per territorio |
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Art. 47 - Trasferimento del personaleIl trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale del personale dei Servizi |
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Art. 48 - Adeguamento dei regolamenti comunali in materia sanitariaEntro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a adeguare i rispettivi regolament |
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Art. 49 - Norma finanziaria |
Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 03/03/2016, n. 2.
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