N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 18/03/1998, n. 8 e, successivamente, dall'art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 21 - Disposizioni per gli operatori sociali

La Regione promuove iniziative di formazione, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento, anche sperimentali, di operatori destinati ai servizi sociali, di assistenza educativa e per la preparazione di operatori destinati all'assistenza domiciliare.

L'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento degli operatori sociali è esercitata dai Comuni singoli o associati.

L'aggiornamento professionale è obbligatorio e viene effettuato preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro con le modalità di cui al precedente art. 17.

Sono delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni concernenti il coordinamento delle attività dei Comuni singoli o associati di una stessa provincia. Il coordinamento è attuato annualmente attraverso la predisposizione di un piano provinciale."

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