Articolo modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 19/40/1991, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 31, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, così recitava:

"Art. 9 - Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali

abrogato

I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle attività didattiche complementari, ed alle attività di aggiornamento previste dall'art. 18 della presente legge.

I regolamenti delle scuole disciplinano tali attività."

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