Articolo abrogato dall’Allegato A ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 3 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All’articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 10 del 1993 le parole “15000 volt” sono sostituite con “20000 volt”."

Dalla redazione