Articolo abrogato dall’Allegato A ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole “15000 volt” sono sostituite con “20000 volt”."

Dalla redazione