Articolo abrogato dalla L.R. del 20/12/2013 n. 28. L’articolo 16 così recitava: “Art. 16 – Varianti - 1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dall'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), purché non mutino la natura della prestazione.”

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