Articolo abrogato dalla L.R. del 06/09/99 n.25. L'articolo abrogato così recitava: "1. É istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nonché sull'impiego dei residui recuperabili.

2. L'Osservatorio regionale, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della Legge 9 novembre 1988, n. 475, si avvale prevalentemente delle informazioni fornite dal Catasto dei rifiuti, dai registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 3, comma 5 della Legge n. 475 del 1988. A tal fine le Province, in qualità di enti preposti al controllo, sono tenute a fornire all'Osservatorio tutte le informazioni che verranno richieste.

3. L'Osservatorio assicura la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sull'impiego dei residui recuperabili, mediante la pubblicazione di bollettini periodici e la compilazione di una relazione annuale.

4. La Regione con proprio atto definisce le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa e l'organico dell'Osservatorio."

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