Articolo abrogato dalla L.R. 30/05/2016, n. 9.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 17 - (Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995)

1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: ''connessi ad attività produttive'' sono sostituite con le parole: ''connesse all'utilizzo di sostanze pericolose'' , mentre le parole: ''disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13 '' sono sostituite con le parole: ''disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)''.”

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