Comma abrogato dall'art. 39, comma 6, della L.R. 02/04/1988, n. 11, così recitava:

“Per le violazioni del quarto comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni pecuniarie previste nel secondo comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno.”

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