Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 12 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è aggiunto il seguente:

"1-bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 1 è prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile."."

Dalla redazione