Articolo abrogato dall'art. 86, comma 11, della L.R. 30/07/2015, n. 13, così recitava:

“Art. 8 (Piano annuale provinciale) — 1. In conformità con il programma poliennale e tramite concertazioni con i Comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

2. Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento:

a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i Comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione;

b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

3. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.”

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