Articolo abrogato dall’Allegato A ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 28 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:

“2-bis. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b-bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all’articolo 2.”."

Dalla redazione