Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 25 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Programmazione degli interventi

1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:

a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

b) le tipologie di spese ammissibili;

c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;

d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;

e) le priorità;

f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;

g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.

2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.”."

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