Articolo abrogato dall’Allegato A ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 13 bis dell'articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno), è aggiunto il seguente:

"13 ter. Limitatamente all'anno 2016, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due tesserini negli anni 2013, 2014 o 2015 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2015 conservano efficacia per tutto l'anno 2016, fino alla completa vidimazione degli spazi."."

Dalla redazione