Articolo abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 35 - Modifiche all'articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999

1. Al comma 3 dell'articolo 167-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole "Comunità montane e alle forme associative dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Unioni di Comuni".

2. Il comma 4-bis dell'articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

"4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale."."

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