N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 34, comma 4, della L.R. 20/05/2021, n. 4, così recitava:

"Art. 7 - Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture che esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti nonché dell’ubicazione e consistenza delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali strutture, nell’ambito dell’anagrafe regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1998, viene istituita una specifica sezione in cui sono raccolte le informazioni necessarie alle autorità competenti, agli Organismi tecnici e alle strutture addette alle attività di vigilanza per programmare e attuare gli interventi di competenza.

2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalità di gestione, di accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i soggetti a cui è affidata la gestione a livello regionale e territoriale di tali banche dati."

Dalla redazione