Articolo abrogato dall’Allegato A ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 14/06/2024, n. 7, così recitava:

"Art. 28 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) dopo le parole “Il Servizio” è aggiunta la seguente locuzione: “, previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare”."

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