Articolo abrogato dalla L.R. del 19/12/02 n.37. L'articolo 4 così recitava: "1. All'articolo 45 della L.R. n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1, è effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001, nonché di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali Commissioni sono demandati altresì i compiti in materia di quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio."

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