Articolo abrogato dalla L.R. 24/03/2000, n. 20.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5

L'articolo 5 della L. R. 24 marzo 1975, n. 18, come sostituito dall'art. 1 della L. R. 13 gennaio 1978, n. 5, è sostituito dal seguente:

"I compiti attribuiti agli Uffici tecnici erariali dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge, sono demandati alle Commissioni provinciali di cui al quarto comma dell'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno ed all'art. 8 della L.R. 13 gennaio 1978, n. 5. I compensi e i rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni di cui sopra sono disciplinati dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni".”

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