Articolo abrogato dalla L.R. 24/03/2000, n. 20.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4

1. Gli interventi in via sostitutiva, riservati dall'ottavo comma dell'art. 7, dal quinto comma dell'art. 9 e dall'ottavo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 al Presidente della Giunta regionale, sono delegati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge regionale alle Provincie, al Comitato circondariale di Rimini e alle Assemblee dei Comuni dell'Imolese e del Cesenate, competenti per ambito territoriale, che li esercitano secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate in proposito dalla citata legge n. 47 del 1985.

2. Gli enti suddetti, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, possono avvalersi del Servizio provinciale per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali della Regione Emilia-Romagna.

3. Gli elenchi compilati ai sensi del settimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e i rapporti previsti nell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge sono inviati anche agli enti di cui al primo comma del presente articolo.

3-bis. Le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono delegate alle Province.”

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