N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 29/06/2021, n. 5 e, successivamente, abrogato dall’art. 28, comma 1, della L.R. 15/05/2024, n. 6, così recitava:

“Art. 18 - (Grandi Opere)

1. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" è ridenominato Ufficio speciale "Grandi Opere" e svolge altresì le seguenti funzioni:

a) attua le previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) cura l'attuazione degli interventi  di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), e di quelli di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni);

c) cura il completamento degli interventi di cui alle Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3681 del 6 giugno 2008;

d) cura l'intervento di cui all'ordinanza n. 3501 del 28 giugno 2004 del Commissario Straordinario per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. numeri 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000;

e) si occupa delle opere strategiche, puntualmente individuate dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, che necessitano, per la complessità e la molteplicità di fonti finanziarie che concorrono alla loro copertura, di un coordinamento unitario a garanzia della semplificazione dei procedimenti e dell'economia dei tempi di attuazione.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) provvede al fine della organizzazione dell'Ufficio Speciale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurarne la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento;

b) individua gli interventi di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 887/1984, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 80/1984 da trasferire per l'attuazione, gradualmente, all'Ufficio  Speciale "Grandi Opere" ovvero ai Soggetti gestori delle infrastrutture, sulla base dei criteri di semplificazione e di accelerazione dei tempi di realizzazione, e tenuto conto dello stato di esecuzione e della titolarità della gestione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla riassegnazione alle strutture ordinamentali della Giunta regionale delle attività e dei progetti di competenza dell'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione", che non ritiene di confermare in capo al medesimo Ufficio.

3-bis. La Giunta regionale può con propria deliberazione ridefinire l'ufficio di cui al presente articolo e le funzioni ad esso attribuite con le modalità e secondo i criteri previsti dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale).”

Dalla redazione