Articolo abrogato con l'entrata in vigore della L.R. 26/03/1993 n. 13, così recitava:

"Articolo 6 - I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A"(annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati dal Comune ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno.

La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico."

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