N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

"Articolo 11 (Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'Ente preposto) — Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 19 comma I lettera C) legge regionale n. 54 del 28 maggio 1980. Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'Ente turistico competente per territorio.

Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle "prestazioni di servizi", alle "dotazioni, impianti ed attrezzature", nonchè alla "ubicazione ed aspetti". Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione "Lusso".

Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva.

Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d' ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.

Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia."

Dalla redazione