N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato con l'entrata in vigore della L.R. 26/03/1993 n. 13, così recitava:

"Articolo 3 (Aziende ricettive all'aria aperta) — Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerati aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici ed i campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende ricettive all'aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo).

Sono campeggi le aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende e di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nelle tabelle C) e D).

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate."

Dalla redazione