N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. 10/07/2012, n. 20, così recitavano:

“Art. 43 - La formazione nell’apprendistato

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale nonché dei contratti collettivi di lavoro, disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato che si articolano nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. L’organizzazione delle attività formative per gli apprendisti avviene secondo i seguenti principi:

a) la formazione formale, finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile;

b) la formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all’interno dell’impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.

3. La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali, definisce gli aspetti formativi dell’apprendistato, i criteri progettuali da osservare per l’individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dall’articolo 45.

4. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento dell’apprendista nella formazione non formale, in relazione alle competenze possedute dall’apprendista stesso e in coerenza con i profili formativi determinati dalla Regione, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali secondo le modalità previste nel Regolamento per la formazione professionale.

5. L’apprendista è affiancato durante l’intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, dal tutor aziendale, il quale è garante del percorso formativo per la formazione non formale in azienda e deve possedere le caratteristiche previste nel Regolamento per la formazione professionale.


Art. 44 - Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. La Giunta regionale stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d’intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nel rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione formale è svolta esclusivamente all’esterno dell’impresa o dell’organizzazione datoriale. La formazione formale è erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia. La formazione formale esterna è, altresì, erogata dalle Scuole di artigianato di pregio il cui numero, modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia.

3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per realizzare percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, i criteri di valutazione degli esiti, il rilascio delle certificazioni e le risorse umane e finanziarie occorrenti.


Art. 45 - Apprendistato professionalizzante

1. In conformità dell’articolo 117 della Costituzione e nell’ambito della legislazione nazionale, la Giunta regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003, riguardanti l’attività di formazione, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che è attuata mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all’apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali per l’acquisizione di adeguate capacità professionali. La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La formazione formale è erogata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro se svolta in un contesto distinto da quello predisposto per la produzione di beni o servizi. La formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all’interno dell’impresa, se questa è in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa definiti in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determinano l’articolazione della formazione esterna ed interna alle aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile far ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.


Art. 46 - Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione promuove l’utilizzo del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003, per il miglioramento delle competenze nelle imprese e il riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

2. La Regione promuove e sostiene sperimentazioni da attuarsi mediante intese con le università, le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi accreditati per l’erogazione della formazione professionale, le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni ha ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. I soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperano attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale per favorire la massima integrazione tra il percorso formativo realizzato in azienda e il percorso realizzato nell’istituzione formativa coinvolta.


Art. 47 - Finanziamento e controllo

1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell’apprendistato, in base alle proposte e ai pareri della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro. Gli incentivi sono attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso le strutture accreditate e tramite l’assegnazione di voucher formativi, da spendere in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per verificare l’effettiva erogazione della formazione di cui all’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

3. La Regione, inoltre, definisce, anche mediante intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro e con le organizzazioni sindacali, le modalità con cui effettuare i controlli necessari a verificare l’effettiva erogazione della formazione interna se essa è svolta interamente a carico delle aziende.


Art. 48 - Incentivazione alla trasformazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. La Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate annualmente con la legge di bilancio, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel sistema AQL che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumono l’apprendista a tempo indeterminato. La misura dell’incentivo è stabilita in sede di elaborazione degli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle normative nazionali in materia.

2. Le modalità di concessione dell’incentivo sono previste in apposito Avviso Pubblico.


Art. 49 - Osservatorio sull’apprendistato

1. È istituito presso gli uffici regionali l’Osservatorio sull’apprendistato della regione Campania con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell’istituto dell’apprendistato e delle attività connesse.

2. L’Osservatorio è presieduto dall’assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale ed è composto dalle rappresentanze degli enti bilaterali.

3. L’attività tecnica e strumentale dell’Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l’ARLAS.”

Dalla redazione