Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 21/03/1996, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28/11/2001, n. 19, così recitava:

"Art. 15.

1. Per gli impianti serricoli ultimati ed esistenti alla data del 25 marzo 1995, la comunicazione o la richiesta di autorizzazione ai fini della regolarizzazione deve essere presentata al Sindaco entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

2. I Sindaci, accertati i requisiti soggettivi di cui alla L.R. 24 marzo 1995, n. 8, autorizzano la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 marzo 1995, anche in assenza del rispetto dei parametri funzionali di cui agli articoli 4 e 6 della succitata legge e della presente legge di modifica."

Dalla redazione