Articolo abrogato dalla L.R. 21/04/2020, n. 7.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Misure per il commercio

1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) è così modificata:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Promozione delle associazioni di categoria)

1. La Giunta regionale, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della Regione Campania.

2. La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1, è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'accertamento dei soci paganti è dimostrato con la presentazione delle ricevute di pagamento o con la certificazione dei soci effettuata tramite enti pubblici, terzi o privati regolarmente riconosciuti.

3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Giunta regionale e le associazioni suddette e non possono essere cofinanziate da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo grava sugli appositi capitoli del bilancio regionale, le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio.";

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Centri di assistenza tecnica e formazione professionale)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, a fornire assistenza tecnica alle imprese commerciali. Essi sono costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno 3 anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i CAT svolgono l'attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) approva:

a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;

b) i CAT emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della regione Campania attuano per conto della Regione i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare, la rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 14;

c) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.".”

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