Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, della L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

"Art. 2 - (Accertamento dei requisiti) — 1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione all'inizio dell'attività e da cui risulta:

a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;

b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;

c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, tenendo conto che:

a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n.773;

b) sussistano i requisiti igienico - sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti."

Dalla redazione