N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Gli articoli 17, 19 e 20 sono stati abrogati dalla L.R. del 06/07/2012 n.15 e così recitavano: “Art. 17 - Il personale dell’asilo-nido si distingue in: a) personale preposto a funzioni educative; b) personale addetto ai servizi. Esso è tratto dall’organico del comune o da quello di istituzioni, fondazioni e aziende di servizi dallo stesso costituite. All’assunzione del personale si procede secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 19 - Il personale addetto all'educazione e all'assistenza, sino a nuova disciplina, deve essere in possesso del diploma di insegnamento nelle scuole materne, o di vigilatrici d'infanzia, o di assistenza sociale, o di puericultrice o di assistente all'infanzia. Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione, il diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi - gestiti da enti pubblici - di preparazione per operatori sociali negli asili - nido.

Art. 20 - La Regione provvede, tramite il competente Assessorato al ramo, alla istituzione di corsi di perfezionamento, della durata di mesi sei, per il personale da adibire all'assistenza in conformità del precedente articolo 19. L'organizzazione generale dei corsi è demandata alle Amministrazioni provinciali o comunali.”

Dalla redazione