Articolo abrogato dalla L.R. del 24/01/2014 n. 5. L’articolo 23 così recitava: “Art. 23 - Poteri sostitutivi delle province - 1. I poteri sostitutivi attribuiti alle province dalla presente legge sono esercitati dal presidente della provincia competente per territorio il quale, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.”

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