Articolo abrogato dalla L.R. del 14/04/2008 n. 4. L'articolo 19 così recitava: "1. L'autorità d'ambito esercita le funzioni ad essa assegnate dal decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni.

2. Il piano d'ambito può prevedere l'istituzione, nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.

3. L'autorità d'ambito adotta il piano d'ambito e il programma di interventi, di cui al decreto legislativo n. 152/06, all'articolo 203, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, e li trasmette all'osservatorio.

4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione. "

Dalla redazione