Articolo abrogato dalla L.R. del 14/04/2008 n. 4. L'articolo 17 così recitava: "1. Il presidente della provincia nel cui territorio si estende l'ATO provvede alle attività strumentali alla costituzione dell'autorità d'ambito. In particolare:

a) predispone la convenzione e lo statuto dell'autorità d'ambito sulla base dello schema tipo che la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) stabilisce il termine perentorio, che non può superare i trenta giorni, per approvazione della convenzione e dello statuto da parte di ogni consiglio degli enti locali che costituiscono l'autorità d'ambito;

c) convoca nei successivi trenta giorni l'assemblea di insediamento per l'approvazione della convenzione e dello statuto e per l'elezione degli organi dell'autorità d'ambito.

2. La provincia assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'autorità d'ambito.

3. La convenzione e lo statuto sono approvati dall'assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell'ATO.

4. La regione, nel caso in cui i comuni e le province non costituiscono l'autorità d'ambito nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 24.

5. Gli oneri conseguenti all'attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell'autorità d'ambito."

Dalla redazione