Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 25/10/2023, n. 47, così recitava:

“Art. 12 - (Altre sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l’attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. L’accertamento dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli organi competenti ed è comunicato alla CCIAA territorialmente competente, alla Commissione regionale di cui all’articolo 9, nonché agli uffici provinciali della Guardia di finanza, all’Ufficio Motorizzazione civile provinciale (UMC), all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, all’Ispettorato del Lavoro e all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

4. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

5. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 3, sono sanzionate ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285/1982, l’inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto

alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dagli articolo 2, comma 2, e 11, della legge n. 21/1992, l’alterazione del tassametro o l’indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, l’inosservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 11 della medesima legge n. 21/1992, è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro alla prima inosservanza;

b) con un mese di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla seconda inosservanza;

c) con due mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla terza inosservanza;

d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla quarta inosservanza;

e) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 5 alla quinta inosservanza.”

Dalla redazione