N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo soppresso dall’art. 42, comma 3, della L.R. 23/12/2011, n. 47, così recitava:

“Art. 7 - Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale

1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 1.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. Gli Enti locali comunali associati o consorziati tra di loro e provinciali individuati come soggetti attuatori per la realizzazione delle opere di cui al precedente capoverso dovranno garantire un cofinanziamento dell'opera pari al 30 per cento dell'intero importo.

3. Il Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Giunta regionale individua gli interventi da effettuare attraverso una manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali, con l'obiettivo di ammettere a finanziamento almeno un'opera di rilevante interesse per ciascuna Provincia, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.”

Dalla redazione