La Sent. Corte Cost. 23/11/2021, n. 219 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della L.R. 02/07/2020, n. 10 che aveva modificato il presente comma.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, per migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), fatte salve le disposizioni del codice civile e della normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento all’articolo 2-bis, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001.”

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